Art. 2.
                          Soggetti passivi

  Soggetti  passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e
non  residenti  nel  territorio dello Stato, ad eccezione di quelle i
cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'art. 4.
  Si   considerano  residenti,  oltre  alle  persone  iscritte  nelle
anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio
dello  Stato  la  sede  principale  dei loro affari ed interessi o vi
dimorano  per  piu'  di  sei  mesi  dell'anno,  nonche'  i  cittadini
residenti  all'estero  per  ragioni  di servizio nell'interesse dello
Stato o di altri enti pubblici.
  I  non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi
prodotti nel territorio dello Stato.