Art. 2. Soggetti passivi Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'art. 4. Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici. I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.