Art. 2.

  Nelle  carrozze  non  riservate  ai  fumatori,  le  amministrazioni
ferroviarie  devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti
il  divieto  di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico
va   riportata  anche  la  norma  con  l'indicazione  della  sanzione
comminata ai trasgressori.
  Per  l'accertamento  dell'infrazione  e  per la contestazione della
contravvenzione  restano  ferme  le  norme  vigenti in materia per le
ferrovie  dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata
e  per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di
disciplina  specifica,  si applicano le norme vigenti per le ferrovie
dello Stato in quanto compatibili.
  Coloro   cui  spetta  per  legge,  regolamento  o  disposizioni  di
autorita'  assicurare  l'ordine  all'interno  dei  locali indicati al
precedente  articolo  1,  lettere  a)  e b), nonche' i conduttori dei
locali  di  cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza
del  divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti
la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.