Art. 2. 
 
  Le norme della presente legge relative agli impianti di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore si applicano  agli  impianti
da installare negli edifici di nuova  costruzione,  per  i  quali  la
licenza  edilizia  sia  rilasciata  dopo  l'entrata  in  vigore   del
regolamento di esecuzione. 
  Le norme stesse si applicano altresi' agli impianti da  installare,
dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, negli edifici
gia'  esistenti,  anche  in  sostituzione  o  modifica  di   impianti
preesistenti.