Art. 2. Le norme della presente legge relative agli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore si applicano agli impianti da installare negli edifici di nuova costruzione, per i quali la licenza edilizia sia rilasciata dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Le norme stesse si applicano altresi' agli impianti da installare, dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, negli edifici gia' esistenti, anche in sostituzione o modifica di impianti preesistenti.