(Patto internazionale-art. 2)
                             Articolo 2 
 
  1. Ciascuno degli Stati parti  del  presente  Patto  si  impegna  a
rispettare ed a garantire a tutti gli individui che  si  trovino  sul
suo territorio e siano sottoposti alla sua  giurisdizione  i  diritti
riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna,  sia  essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la  lingua,  la  religione,
l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o
sociale, la  condizione  economica,  la  nascita  o  qualsiasi  altra
condizione. 
  2. Ciascuno degli Stati parti  del  presente  Patto  si  impegna  a
compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le
disposizioni del presente Patto, i  passi  necessari  per  l'adozione
delle misure legislative o d'altro genere che possano  occorrere  per
rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto,  qualora
non vi provvedano gia' le misure legislative  o  d'altro  genere,  in
vigore. 
  3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a: 
    a) garantire che qualsiasi persona,  i  cui  diritti  o  liberta'
riconosciuti dal presente Patto  siano  stati  violati,  disponga  di
effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la  violazione  sia
stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle  loro  funzioni
ufficiali; 
    b)   garantire   che   l'autorita'    competente,    giudiziaria,
amministrativa o legislativa, od ogni altra autorita'  competente  ai
sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato,  decida  in  merito  ai
diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilita'  di  ricorso  in
sede giudiziaria; 
    c) garantire che  le  autorita'  competenti  diano  esecuzione  a
qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.