(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
  Gli edifici,  i  mezzi  di  trasporto  e  le  strutture  costruite,
modificate o adattate tenendo conto delle  norme  per  l'eliminazione
delle  barriere   architettoniche,   devono   recare   in   posizione
agevolmente visibile, il simbolo di accessibilita' secondo il modello
di cui all'allegato A al presente regolamento.