Art. 2.
Piano di sviluppo dell'Universita'. Individuazione e ripartizione dei
 posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso.

  Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni
delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche'
delle  ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta
del  Ministro  del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle
finanze  nonche'  del  Ministro  incaricato  del  coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica - elabora ogni quadriennio, sentito
il  Consiglio  universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo
dell'Universita'  ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche
e  scientifiche,  con  articolate  previsioni di spesa, e individua i
settori  disciplinari  da  sviluppare  e  le  modalita'  per  il loro
incremento  nel  quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e
presunta  della  popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea,
del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti
ai  corsi,  dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei
prevedibili  sbocchi  professionali nei diversi settori nonche' delle
necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
  Per  predisporre  il  piano  quadriennale  di sviluppo il Consiglio
universitario  nazionale  formula preventivamente i raggruppamenti di
discipline  ed  indica  i  criteri  oggettivi per la ripartizione dei
nuovi posti fra le facolta'.
  Lo   schema  del  piano  di  sviluppo  formulato  dal  Ministro  e'
trasmesso,  almeno  sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si
riferisce,  alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni
entro  i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della
pubblica  istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con
proprio decreto, il piano di sviluppo.
  Almeno  tre  mesi  prima  dell'inizio  del  biennio  cui  si devono
riferire  i  bandi  di  concorso,  i rettori inoltrano al Ministro le
richieste  formulate  dai consigli di facolta', sentiti i consigli di
corso  di  laurea,  per  i  nuovi  posti di professore ordinario e di
professore  associato,  divisi  per raggruppamento disciplinare e per
corsi,  indicando  per  ciascuna  facolta'  e  corso  di  laurea  gli
insegnamenti  ad  essi  afferenti, il numero dei professori ordinari,
straordinari  e  associati  in  servizio, distinti per raggruppamenti
disciplinari,  ed  il numero degli studenti iscritti per ciascun anno
di corso degli ultimi tre anni.
  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione provvedera' alle relative
assegnazioni,  procedendo  anche ad un confronto delle esigenze delle
diverse facolta'.
  L'assegnazione  dei  nuovi  posti  di  professore  ordinario  e  di
associato  e'  effettuata  sulla  base  del piano, su richiesta delle
facolta'   interessate,  in  relazione  alle  esigenze  didattiche  e
scientifiche  individuate  nel piano di sviluppo delle Universita' di
cui ai precedenti commi.
  Il  primo  piano  quadriennale riguardera' il quadriennio che avra'
inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81
e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario  nazionale,  formula un piano biennale transitorio, che
tiene  conto  anche  delle esigenze delle nuove Universita' di cui si
programma  l'istituzione  o  la  statizzazione.  Tale  piano biennale
indica  i  termini  entro  i  quali i consigli di facolta', sentiti i
consigli  di  corso  di  laurea,  devono formulare le richieste per i
posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.