ART. 2.
           (Prove e modalita' di svolgimento dei concorsi)

  I  concorsi  constano  di  una  o  piu'  prove  scritte, grafiche o
pratiche e di una prova orale.
  Sara'  stabilita  piu'  di  una  prova  scritta,  grafica o pratica
soltanto  quando  si  tratti  di  concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale  docente  della  scuola  secondaria,  dei licei artistici e
degli  istituti  d'arte  e  la  classe  di  concorso  comprenda  piu'
insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
  Ciascuna  prova  scritta  consiste  nella trattazione articolata di
argomenti  culturali  e  professionali. La prova orale e' finalizzata
all'accertamento  della  preparazione sulle problematiche educative e
didattiche,  sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e
sugli  ordinamenti  di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.
  Per  il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti
ai compiti di istituto.
  Le  prove  di  esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i
criteri  di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con
proprio  decreto  dal  Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
  Le  commissioni  giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per
le  prove scritte, grafiche o pratiche 40 per la prova orale e 20 per
i titoli.
  Superano  le  prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i
candidati  che  abbiano  riportato  una  votazione  non  inferiore  a
ventotto quarantesimi.
  Sino  al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i
candidati  che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche
o    pratiche    e   la   prova   orale   conseguono   l'abilitazione
all'insegnamento,  qualora  questa  sia  prescritta  ed essi ne siano
sprovvisti.  I  candidati  che siano gia' abilitati possono avvalersi
dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per
i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
  Terminate  la  prova  o  le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei
soli candidati che hanno superato dette prove.
  La  graduatoria  di  merito e' compilata sulla base della somma dei
punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle prove scritte, grafiche o
pratiche, nella prova, orale e nella valutazione dei titoli.
  Conseguono  la nomina i candidati che si collocano in una posizione
utile  in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso
nonche'   delle   cattedre   o   posti  che  risultino  eventualmente
disponibili   dopo   i  trasferimenti  nell'anno  scolastico  cui  si
riferiscono le nomine.
  L'assegnazione  della  sede  e'  disposta, con riferimento sia alle
cattedre  o  posti  disponibili  negli istituti o scuole sia ai posti
delle   dotazioni   organiche   aggiuntive,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
  La  graduatoria  conserva  validita'  per  due  anni, ai fini della
copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.
  L'anno  di  formazione  e'  svolto, anche per i docenti nominati in
relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle  dotazioni  organiche
aggiuntive,  in  una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle
cui  si  riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti
all'espletamento  delle  attivita' istituzionali, ivi comprese quelle
previste dal successivo articolo 14.
  Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della
pubblica   istruzione   assicura,   promuovendo  opportune  intese  a
carattere   nazionale   con   gli   Istituti  regionali  di  ricerca,
sperimentazione  e aggiornamento educativi e le universita' e tramite
i   provveditorati   agli   studi,  la  realizzazione  di  specifiche
iniziative di formazione.
  L'anno  di  formazione  ha  inizio  con l'anno scolastico dal quale
decorrono  le  nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua
validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
  In  relazione  al periodo di validita' della graduatoria di merito,
di  cui  al  precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre
successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
dal quale decorrono le nomine medesime.
  L'anno di formazione e' valido come periodo di prova.
  Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di
formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio
una  relazione  sulle esperienze e sulle attivita' svolte. Sulla base
di  essa  e  degli  altri  elementi  di  valutazione forniti dal capo
d'istituto,  il  comitato  per la valutazione del servizio esprime il
parere  ai fini di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del
Presidente  della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le
restanti  disposizioni  di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo
59  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417.
  Il disposto di cui dal precedente comma non si applica al personale
educativo  dei  convitti  nazionali, degli educandati femminili dello
Stato,  dei  convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e
dell'Accademia nazionale di danza.