Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo V dei protocolli stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA