(Protocollo-art. II)
                            ARTICOLO II. 
          (Applicazione dell'Annesso II della Convenzione) 
 
  1.  -  Nonostante  le  disposizioni  dell'articolo  14  (1)   della
Convenzione, le Parti contraenti del presente  Protocollo  convengono
di non essere tenute ad applicare  le  disposizioni  dell'Annesso  II
della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di  entrata  in
vigore del presente Protocollo o per un periodo piu' lungo quale puo'
essere deciso da una maggioranza dei 2/3 delle Parti  contraenti  del
presente Protocollo nel  Comitato  per  la  protezione  dell'ambiente
marino (da qui in avanti indicato come "il  Comitato")  dell'I.M.C.O.
(da qui in avanti indicata come "l'Organizzazione"). 
  2. - Durante  il  periodo  specificato  al  punto  1  del  presente
articolo, le Parti contraenti del  presente  Protocollo  non  saranno
soggette ad alcun obbligo ne' avranno  diritto  di  pretendere  alcun
privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli  argomenti  di  cui
all'Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti  che
si trovi nella Convenzione non comprendera' le Parti  contraenti  del
presente Protocollo per quanto riguarda  gli  argomenti  relativi  al
suddetto Annesso.