ARTICOLO II. (Applicazione dell'Annesso II della Convenzione) 1. - Nonostante le disposizioni dell'articolo 14 (1) della Convenzione, le Parti contraenti del presente Protocollo convengono di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell'Annesso II della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per un periodo piu' lungo quale puo' essere deciso da una maggioranza dei 2/3 delle Parti contraenti del presente Protocollo nel Comitato per la protezione dell'ambiente marino (da qui in avanti indicato come "il Comitato") dell'I.M.C.O. (da qui in avanti indicata come "l'Organizzazione"). 2. - Durante il periodo specificato al punto 1 del presente articolo, le Parti contraenti del presente Protocollo non saranno soggette ad alcun obbligo ne' avranno diritto di pretendere alcun privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli argomenti di cui all'Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti che si trovi nella Convenzione non comprendera' le Parti contraenti del presente Protocollo per quanto riguarda gli argomenti relativi al suddetto Annesso.