(Protocollo-art. II)
                            ARTICOLO II. 
                           (Applicazione). 
 
  1. - Le disposizioni degli articoli II, III, eccetto il comma  (a),
IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della  Convenzione  internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana  in  mare  (da  qui  in
avanti indicata come "la Convenzione") sono incorporate nel  presente
Protocollo, con la intesa che  i  riferimenti,  che  si  trovano  nei
suddetti articoli, alla Convenzione ed ai  Governi  contraenti  siano
considerati  riferimenti  al  presente  Protocollo  ed   alle   Parti
contraenti del presente Protocollo, rispettivamente. 
  2.  -  Ogni  nave  cui  si  applica  il  presente  Protocollo  deve
soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con  le  modifiche  e
aggiunte stabilite nel presente Protocollo. 
  3. - Circa le navi di Stati che non  sono  Parti  contraenti  della
Convenzione e  del  presente  Protocollo,  le  Parti  contraenti  del
presente Protocollo applicheranno le norme della  Convenzione  e  del
presente Protocollo come puo' essere necessario per  assicurarsi  che
tali navi non godono di un trattamento piu' favorevole.