Art. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della
Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a
depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di
appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili
e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di
societa'; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di
funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con
l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di
mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito
o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con
l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la
dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli
eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente
concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei
redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli
stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della
Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso
l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni
di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi,
rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della
Repubblica o dalla comunicazione della nomina.