Art. 2.

  Le  prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle
attivita'  economiche,  nei  settori  della sanita' e della sicurezza
pubblica   e  nelle  operazioni  di  carattere  amministrativo,  agli
strumenti  di  misura  impiegati,  alle misurazioni effettuate e alle
indicazioni di grandezza espresse in unita' di misura.