ART. 2.

  Il  minore  che  sia temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo  puo'  essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con
figli  minori,  o  ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo
familiare,  al  fine  di assicurargli il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione.
  Ove  non  sia  possibile  un  conveniente affidamento familiare, e'
consentito  il  ricovero  del  minore  in  un  istituto di assistenza
pubblico  o  privato,  da realizzarsi di preferenza nell'ambito della
regione di residenza del minore stesso.