Art. 2. L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' sostituito dal seguente: "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d); f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonche' di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe; g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; h) alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), e' il seguente: "Art. 11. (Attivita' professionali). - Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite, ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri. E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo. E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali. E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche. E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci. E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna. E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficolta' non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori puo' fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina. E' guida speleologica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavita' naturali. E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali. In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o piu' lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della localita' in cui dovra' essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonche' dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacita' professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalita' dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attivita' congressuali a carattere nazionale ed internazionale. Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocita'. Spetta altresi' alle leggi regionali di disciplinare l'attivita' non professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero".