(TESTO UNICO-art. 2)
                               Art. 2. 
(Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e  46,  primo  e
                           secondo comma) 
 
         Formula di promulgazione delle leggi costituzionali 
 
  1. La promulgazione delle leggi costituzionali,  approvate  con  la
maggioranza  prevista   dal   terzo   comma   dell'art.   138   della
Costituzione, e' espressa con la formula seguente: 
 
    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato". 
 
  2. La promulgazione delle leggi  costituzionali  approvate  con  la
maggioranza  prevista   dal   primo   comma   dell'art.   138   della
Costituzione, senza che in  relazione  ad  esse  sia  stata  avanzata
richiesta di referendum entro il termine stabilito dall'art. 3  della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e' espressa con la formula seguente: 
 
    "La Camera dei deputati ed il Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
    Nessuna  richiesta  di   referendum   costituzionale   e'   stata
presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato". 
 
  3. La promulgazione delle leggi  costituzionali  approvate  con  la
maggioranza  prevista   dal   primo   comma   dell'art.   138   della
Costituzione, in relazione alle quali la richiesta di  referendum  e'
stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, e'  espressa  con
la formula seguente: 
 
    "La Camera dei deputati ed il Senato  della  Repubblica,  con  la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
    La richiesta di referendum presentata in  data  ......  e'  stata
dichiarata  illegittima  dall'Ufficio   centrale   della   Corte   di
cassazione con propria ordinanza in data ......; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato". 
 
  4. La promulgazione delle leggi  costituzionali  approvate  con  la
maggioranza  prevista   dal   primo   comma   dell'art.   138   della
Costituzione, in relazione alle quali il referendum ha dato risultato
favorevole, e' espressa con la formula seguente: 
 
    "La Camera dei deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
    Il  referendum  indetto  in  data  ......   ha   dato   risultato
favorevole; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato". 
 
  5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste  dal  primo
comma dell'art. 132 della Costituzione, nell'ipotesi di  approvazione
da parte delle Camere con la maggioranza stabilita  dal  terzo  comma
dell'art.  138  della  Costituzione,  e'  espressa  con  la   formula
seguente: 
 
    "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a  seguito
del risultato favorevole del referendum indetto  in  data  ......  in
seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi  dei  componenti
di ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
    Testo della legge. 
 
    La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato". 
 
  6. Per la promulgazione delle  leggi  costituzionali  previste  dal
primo  comma  dell'art.  132  della  Costituzione,  che  sono   state
approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta,  ma  inferiore
ai due terzi dei componenti  di  ciascuna  Camera,  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 2: 
            - Il terzo comma dell'art. 138 della Costituzione prevede
          che non si dia luogo a referendum (contrariamente a  quanto
          previsto  dai  due  precedenti  commi)  qualora  la   legge
          costituzionale sia stata approvata nella seconda  votazione
          da ciascuna delle Camere a maggioranza  di  due  terzi  dei
          suoi componenti. 
            - Il primo comma dell'art. 138 della Costituzione prevede
          che le leggi  costituzionali  siano  adottate  da  ciascuna
          Camera con due successive deliberazioni ad  intervallo  non
          minore di tre mesi e siano approvate a maggioranza assoluta
          dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
            - Il testo dell'art. 3 della legge n. 352/1970 (Norme sui
          referendum previsti dalla Costituzione e  sulla  iniziativa
          legislativa del popolo) e' il seguente: 
            "Art. 3. - Qualora l'approvazione  sia  avvenuta  con  la
          maggioranza prevista dal primo comma  dell'art.  138  della
          Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve
          provvedere alla immediata pubblicazione della  legge  nella
          Gazzetta  Ufficiale  con  il   titolo   "Testo   di   legge
          costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza
          assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di  ciascuna
          Camera",  completato  dalla  data  della  sua  approvazione
          finale da parte delle Camere e preceduto  dall'avvertimento
          che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera,  o
          cinquecentomila  elettori,  o  cinque  consigli   regionali
          possono domandare che si proceda al referendum popolare. 
            La legge di cui al comma  precedente  e'  inserita  nella
          Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente  dalle
          altre leggi, senza  numero  d'ordine  e  senza  formula  di
          promulgazione". 
            Appare  opportuno  trascrivere  anche  parte  del   testo
          dell'art. 5 della legge n. 352/1970 il quale si richiama al
          citato art. 3 della stessa legge  che  meglio  chiarisce  i
          meccanismi della pubblicazione e promulgazione della  legge
          costituzionale approvata a maggioranza assoluta: 
            "Art. 5. - Quando entro il  termine  di  tre  mesi  dalla
          pubblicazione prevista dall'art. 3 non sia  stata  avanzata
          domanda  di  referendum,  il  Presidente  della  Repubblica
          provvede alla promulgazione  della  legge  con  la  formula
          seguente ......". 
            - Il primo comma dell'art. 132 della Costituzione prevede
          che con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali,
          si possa disporre la fusione  di  regioni  esistenti  o  la
          creazione di nuove regioni con  un  minimo  di  un  milione
          d'abitanti, quando ne  facciano  richiesta  tanti  Consigli
          comunali  che   rappresentino   almeno   un   terzo   delle
          popolazioni interessate, e la proposta  sia  approvata  con
          referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.