Art. 2. (Legge 25 maggio 1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma) Formula di promulgazione delle leggi costituzionali 1. La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 2. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, senza che in relazione ad esse sia stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 3. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali la richiesta di referendum e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; La richiesta di referendum presentata in data ...... e' stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con propria ordinanza in data ......; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 4. La promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, in relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il referendum indetto in data ...... ha dato risultato favorevole; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 5. La promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza stabilita dal terzo comma dell'art. 138 della Costituzione, e' espressa con la formula seguente: "La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del referendum indetto in data ...... in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale: Testo della legge. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato". 6. Per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell'art. 132 della Costituzione, che sono state approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
Note all'art. 2: - Il terzo comma dell'art. 138 della Costituzione prevede che non si dia luogo a referendum (contrariamente a quanto previsto dai due precedenti commi) qualora la legge costituzionale sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. - Il primo comma dell'art. 138 della Costituzione prevede che le leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. - Il testo dell'art. 3 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e' il seguente: "Art. 3. - Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'art. 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo "Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera", completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. La legge di cui al comma precedente e' inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione". Appare opportuno trascrivere anche parte del testo dell'art. 5 della legge n. 352/1970 il quale si richiama al citato art. 3 della stessa legge che meglio chiarisce i meccanismi della pubblicazione e promulgazione della legge costituzionale approvata a maggioranza assoluta: "Art. 5. - Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'art. 3 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente ......". - Il primo comma dell'art. 132 della Costituzione prevede che con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, si possa disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.