Art. 2 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato. 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente  o  hanno  nel  territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.