Art. 2.
                     Composizione del Consiglio

  1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di
esperti  e  rappresentanti  delle  categorie produttive, in numero di
centoundici, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:
  I)  dodici  esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali:
    a) otto nominati dal Presidente della Repubblica;
    b) quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  II) novantanove rappresentanti delle categorie produttive di beni e
servizi  nei  settori  pubblico  e privato, dei quali quarantaquattro
rappresentanti dei lavoratori dipendenti, diciotto rappresentanti dei
lavoratori autonomi, trentasette rappresentanti delle imprese.
  2.  La  rappresentanza  dei  lavoratori dipendenti e' articolata in
modo  da  garantire  quella  dei  lavoratori dell'agricoltura e della
pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi,
con  particolare  riguardo  ai  settori  del trasporto, del credito e
delle  assicurazioni,  nonche'  della  pubblica  amministrazione. Dei
quarantaquattro  membri  di cui essa consiste, cinque rappresentano i
dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.
  3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi e' cosi' composta:
    a) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti;
    b) cinque rappresentanti degli artigiani;
    c) quattro rappresentanti dei liberi professionisti;
    d)  quattro  rappresentanti  delle cooperative di produzione e di
consumo.
  4. La rappresentanza delle imprese e' cosi' composta:
    a) cinque rappresentanti dell'agricoltura e della pesca;
    b) quattordici rappresentanti dell'industria;
    c)  sette  rappresentanti del commercio e del turismo in modo che
sia  comunque  assicurata  una adeguata rappresentanza al settore del
turismo;
    d)  otto  rappresentanti  dei  servizi  in  modo che sia comunque
assicurata  una adeguata rappresentanza ai settori del trasporto, del
credito e delle assicurazioni;
    e) un rappresentante dell'IRI;
    f) un rappresentante dell'ENI;
    g) un rappresentante dell'EFIM.
  5.  Nell'ambito  della  rappresentanza,  di  cui  al  comma  4, con
particolare riferimento ai settori dell'industria e del trasporto, e'
garantita  la presenza delle imprese a partecipazione statale e delle
imprese municipalizzate.