ART. 2.
                     (Attivita' di cooperazione)

  1. L'attivita' di cooperazione allo sviluppo e' finanziata a titolo
gratuito  e  con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa
puo'   essere   svolta   sul   piano   bilaterale,   multilaterale  e
multibilaterale.
  2.  Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita'
sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente
viene  allegata  allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
degli  affari  esteri  una relazione previsionale e programmatica del
Ministro  contenente  fra l'altro le proposte e le motivazioni per la
ripartizione  delle  risorse  finanziarie,  la scelta delle priorita'
delle  aree  geografiche  e  dei  singoli  Paesi, nonche' dei diversi
settori  nel  cui  ambito  dovra' essere attuata la cooperazione allo
sviluppo   e   la  indicazione  degli  strumenti  di  intervento.  Il
Parlamento  discute la relazione previsionale e programmatica insieme
alla   relazione   consuntiva   di   cui  al  comma  6,  lettera  c),
dell'articolo 3.
  3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
    a)  l'elaborazione  di  studi,  la  progettazione, la fornitura e
costruzione  di  impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la
realizzazione  di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle
iniziative  anche  di  carattere  finanziario,  atte  a consentire il
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1;
    b)  la  partecipazione,  anche  finanziaria,  all'attivita'  e al
capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella
cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, nonche' nell'attivita'
di cooperazione allo sviluppo della Comunita' economica europea;
    c)  l'impiego  di personale qualificato per compiti di assistenza
tecnica,  amministrazione  e  gestione,  valutazione  e  monitoraggio
dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo;
    d)  la  formazione  professionale  e  la  promozione  sociale  di
cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via
di  sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986,
n.  943,  e  la formazione di personale italiano destinato a svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo;
    e)  il  sostegno  alla  realizzazione di progetti e interventi ad
opera  di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio
di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
    f)   l'attuazione  di  interventi  specifici  per  migliorare  la
condizione  femminile  e  dell'infanzia,  per  promuovere lo sviluppo
culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
    g)   l'adozione   di  programmi  di  riconversione  agricola  per
ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
    h)  la  promozione  di  programmi  di  educazione  ai  temi dello
sviluppo,   anche  nell'ambito  scolastico,  e  di  iniziative  volte
all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in
via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
    i)   la   realizzazione  di  interventi  in  materia  di  ricerca
scientifica  e  tecnologica  ai  fini del trasferimento di tecnologie
appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
    l)   l'adozione  di  strumenti  e  interventi,  anche  di  natura
finanziaria  che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo,
la  stabilizzazione  dei  mercati  regionali e interni e la riduzione
dell'indebitamento,  in  armonia  con  i  programmi  e l'azione della
Comunita' europea;
    m)  il  sostegno  a programmi di informazione e comunicazione che
favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi
di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
  4.  Le  attivita'  di  cui  alle lettere a), c), d), e), f), h) del
comma  3  possono  essere attuate, in conformita' con quanto previsto
dal  successivo  articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.
  5.  Le  regioni,  le  province  autonome  e gli enti locali possono
avanzare  proposte  in  tal  senso  alla  Direzione  generale  per la
cooperazione  allo  sviluppo  di  cui  all'articolo  10.  Il Comitato
direzionale  di  cui  all'articolo  9, ove ne ravvisi l'opportunita',
autorizza   la  stipula  di  apposite  convenzioni  con  le  suddette
strutture pubbliche.
 
          NOTE

          Nota all'art. 2, comma 3:
            La   legge   n.   943/1986   reca  norme  in  materia  di
          collocamento    e    di    trattamento    dei    lavoratori
          extracomunitari   immigrati   e   contro   le  immigrazioni
          clandestine.