Art. 2.
  La  Conferenza  interregionale  di  cui  al precedente art. 1 ha la
seguente composizione:
   il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede;
   il   Ministro   dell'ambiente,   che   esercita   le  funzioni  di
vice-presidente;
   il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
   il Ministro dei lavori pubblici;
   il Ministro della sanita';
   il presidente della giunta regionale o, su sua delega, l'assessore
delegato  all'ambiente  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia,
Piemonte e Veneto.