Art. 2. La Conferenza interregionale di cui al precedente art. 1 ha la seguente composizione: il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; il Ministro dell'ambiente, che esercita le funzioni di vice-presidente; il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; il Ministro dei lavori pubblici; il Ministro della sanita'; il presidente della giunta regionale o, su sua delega, l'assessore delegato all'ambiente delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.