Art. 2. 1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti: ----> Vedere Tabella a Pag. 11 della G.U. <----
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 236/88 e' il seguente: "Art. 16 (Valore massimo ammissibile). - 1. Il valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i parametri indicati nell'allegato I puo' essere determinato per singoli parametri o gruppi di parametri, su motivata richiesta della regione. 2. Il valore massimo ammissibile unitamente all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, e' determinato, in relazione alle specifiche situazioni suscettibili di deroga, dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 3. Per le acque di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 2, si applicano esclusivamente i valori per i parametri tossici e microbiologici previsti, rispettivamente, nelle tabelle D ed E dell'allegato I, nonche' degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrita' del prodotto alimentare finale".