Art. 2.
   1.  I  parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le
relative  osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 236, sono i
seguenti:



          ---->  Vedere Tabella a Pag. 11 della G.U.  <----
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  16  del  D.P.R.  n.  236/88  e' il
          seguente:
             "Art.  16  (Valore  massimo ammissibile). - 1. Il valore
          massimo ammissibile  di  superamento  delle  concentrazioni
          massime  ammissibili  stabilite  per  i  parametri indicati
          nell'allegato  I  puo'  essere  determinato   per   singoli
          parametri  o  gruppi  di  parametri,  su motivata richiesta
          della regione.
             2.    Il    valore    massimo   ammissibile   unitamente
          all'indicazione delle misure di risanamento da adottare, e'
          determinato,   in   relazione  alle  specifiche  situazioni
          suscettibili di deroga,  dal  Ministro  della  sanita',  di
          concerto   con   il   Ministro  dell'ambiente,  sentito  il
          Consiglio superiore di sanita'.
             3.  Per  le  acque  di  cui  alla  lettera  b), comma 1,
          dell'art. 2, si applicano esclusivamente  i  valori  per  i
          parametri     tossici     e     microbiologici    previsti,
          rispettivamente, nelle tabelle  D  ed  E  dell'allegato  I,
          nonche' degli altri parametri il cui mancato rispetto possa
          pregiudicare la salubrita' del prodotto alimentare finale".