Art. 2. Piano di razionalizzazione della rete scolastica 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche. 2. Il piano dovra' tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonche' delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti. 3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovra' procedere ad un graduale ridimensionamento delle unita' scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovra' essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio. 4. A partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi (( con un numero di alunni di regola non superiore a 23. )) Resta fermo il limite numerico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517 (a) . Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe. 5. Il piano di razionalizzazione dovra' prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unita' scolastiche, determinandone modalita' e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato. 6. Il piano e' approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo e' aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.
(a) Il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 517/1977 (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico) prevede che: "Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di venti alunni".