Art. 2. Dopo l'art. 360 con il seguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli sotto la intitolazione:Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici Art. 361. - Presso l'Universita' degli studi di Firenze e' istituita la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici. Essa conferisce un apposito diploma di operatore economico dei servizi turistici. La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di economia e commercio. Art. 362. - La scuola si propone di fornire una cultura scientifica sui problemi economici del turismo per provvedere alla specifica formazione professionale di quadri destinati ad attivita' pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici. Art. 363. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. L'attivita' didattica si articola in lezioni, esercitazioni e analisi di concrete problematiche, per complessive ottocento ore per ogni anno, comprensive di un congruo periodo di tirocinio guidato. Gli insegnamenti sono quelli nel successivo art. 366 indicati per aree disciplinari. Art. 364. - Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea. In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di cento iscritti per ogni anno di corso, e complessivamente duecento iscritti per l'intero corso di studi. Art. 365. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezione, a partecipare a tutte le esercitazioni e a tutte le attivita' pratiche e di tirocinio previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi annualmente pubblicato a cura del consiglio della scuola, in cui saranno altresi' indicate le modalita' di accertamento della frequenza. Il tirocinio sara' svolto nell'ambito della scuola o di strutture con essa convenzionate, per numero di ore annue non inferiore a trecento e sotto la guida di un docente designato dalla scuola. Art. 366. - Gli insegnamenti della scuola saranno attivati sulla base delle seguenti aree disciplinari: A) Area aziendalistica: economia delle imprese turistiche (fondamentale); marketing turistico (opzionale, di formazione professionale); contabilita' delle imprese turistiche (opzionale, di formazione professionale); tecnica economica delle imprese turistiche (fondamentale); gestione delle imprese termali (opzionale, di formazione professionale); organizzazione del lavoro delle imprese turistiche (opzionale, di formazione professionale); organizzazione del turismo sociale (opzionale, di formazione professionale); gestione finanziaria e valutaria (opzionale, di formazione professionale); tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche (opzionale, di formazione professionale); economia d'azienda (fondamentale); economia delle imprese alberghiere (opzionale, di formazione professionale); economia delle imprese di viaggio e turismo (opzionale, di formazione professionale); economia e tecnica della pubblicita' (opzionale, di formazione professionale). B) Area economica: economia del turismo (fondamentale); economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica (opzionale, di formazione professionale); economia internazionale del turismo (opzionale, di formazione professionale); economia regionale del turismo (opzionale, di formazione professionale); politica economica del turismo (opzionale, di formazione professionale); economia e politica del turismo (fondamentale). C) Area giuridica: istituzioni di diritto privato (fondamentale); istituzioni di diritto pubblico (fondamentale); legislazione turistica italiana e comparata (fondamentale); ordinamenti turistici centrali e periferici (opzionale, di formazione professionale); legislazione del lavoro (opzionale, di formazione professionale); diritto tributario (opzionale, di formazione professionale). D) Area quantitativo-informatica: metodologie quantitative (fondamentale); matematica generale (fondamentale); statistica (fondamentale); statistica del turismo (fondamentale); elementi di informatica (fondamentale); analisi statistiche del turismo (opzionale, di formazione professionale); statistica e analisi di mercato (opzionale, di formazione professionale). E) Area socio-psicologica e linguistica: sociologia del turismo (fondamentale); psicologia del turismo (fondamentale); gestione del personale (opzionale, di formazione professionale); organizzazione e gestione delle risorse umane (opzionale, di formazione professionale); lingua inglese (biennale); lingua francese (biennale); lingua tedesca (annuale); lingua spagnola (annuale). F) Area storico-geografico-ambientale: geografia del turismo (fondamentale); impatto ambientale del turismo (fondamentale); programmazione e organizzazione del territorio a fini turistici (opzionale, di formazione professionale); storia del turismo (fondamentale); storia economica del turismo (fondamentale); ecologia (fondamentale). Gli insegnamenti di cui sopra afferiscono alla facolta' di economia e commercio. Qualora nella facolta' non sia reperibile alcun docente per l'insegnamento di una disciplina, e' possibile avvalersi di docenti della stessa materia o di materia affine di altra facolta', previa delibera del senato accademico, su proposta del consiglio della scuola, sentita la facolta'. Art. 367. - Lo studente e' tenuto a seguire, nel biennio, quindici insegnamenti: otto (fra cui le due discipline linguistiche biennali) al primo anno; sette al secondo. Sono obbligatori gli insegnamenti fondamentali di: economia del turismo, geografia del turismo, legislazione turistica italiana e comparata, due lingue (biennale) al primo anno di corso; e economia delle imprese turistiche, statistica del turismo, marketing turistico (oltre, naturalmente, alle due lingue biennali), nel secondo anno di corso. Lo studente e' tenuto a presentare, entro i termini indicati dal manifesto degli studi, al consiglio della scuola per la approvazione un proprio piano di studio contenente tutti gli insegnamenti fondamentali e l'indicazione dei residui insegnamenti attingendoli tra quelli attivati di cui all'art. 366, secondo i criteri che saranno introdotti dal consiglio della scuola. Art. 368. - L'ammissione all'esame di diploma avviene dopo aver sostenuto quindici esami nel biennio fra i quali obbligatoriamente quelli indicati all'art. 367, secondo comma. L'esame di diploma, con cui si conclude l'intero corso, consiste nella presentazione e discussione, dinanzi ad una commissione composta di non meno di cinque membri, e presieduta dal direttore della scuola, di un elaborato scritto finalizzato alla professionalita' specifica, approvato e predisposto sotto la guida di un docente. Art. 369. - Con il superamento dell'esame di cui al precedente art. 368, lo studente consegue il diploma di "operatore economico dei servizi turistici". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 20 giugno 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1988 Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 141