Art. 2.
   Il   commissario   liquidatore   potra'  provvedere  con  apposita
convenzione al trasferimento d'ufficio del  portafoglio  assicurativo
della  societa' "La Garante - Societa' di mutuo soccorso, previdenza,
assistenza e assicurazioni" che opera anche con le  denominazioni  di
"La  Garante  S.m.s.  -  Societa'  mutua di previdenza - assistenza -
assicurazioni" e "La Garante S.p.a. - Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni",  ai  sensi e con le modalita' previste dall'art. 88
del citato testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.