Art. 2. Il commissario liquidatore potra' provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della societa' "La Garante - Societa' di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni" che opera anche con le denominazioni di "La Garante S.m.s. - Societa' mutua di previdenza - assistenza - assicurazioni" e "La Garante S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni", ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.