Art. 2. Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe e i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1988, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 2,6 dal 1 maggio e + 2,6 dal 1 novembre.