Art. 2. 1. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' aggiunto il seguente periodo: "La disponibilita' all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilita' all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita cosi' come definito dall'ISTAT al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilita' e' stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato".