Art. 2. 
  1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 febbraio 1988 
                               COSSIGA 
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  AMATO, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI