Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1988. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI