Art. 2.
  Gli   stabilimenti   che  intendono  effettuare  le  operazioni  di
concentrazione e/o di trasformazione del burro in premiscele, nonche'
la  loro  addizione con i prodotti di cui all'allegato 1 del presente
decreto devono essere preventivamente autorizzati.
  Le  operazioni del precedente comma possono essere effettuate dalle
imprese di cui all'art. 3, primo comma, del "regolamento".
  Le  imprese  che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o piu'
dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento,  presentare
domanda  in carta legale, in duplice copia, redatta secondo lo schema
allegato 2 del presente  decreto,  al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione III - Roma.
  Le  domande  per  ottenere  l'autorizzazione  a produrre premiscele
dovranno essere corredate dalla copia dell'autorizzazione  rilasciata
ai sensi dell'art. 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata
dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e  dalla  descrizione  tecnica  dei
locali e delle attrezzature dello stabilimento.
  Le  domande  vanno  inoltrate per il tramite degli organi regionali
designati per i controlli, che saranno indicati dall'Azienda di Stato
per  gli  interventi nel mercato agricolo, ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 610/82, in appresso denominati "organi di controllo".
  Gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti sull'idoneita'
dello stabilimento ad effettuare le operazioni di concentrazione  e/o
di  trasformazione  del  burro  in  premiscele  e dopo avere altresi'
provveduto alla verifica dei restanti obblighi e  requisiti  all'uopo
previsti dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del "regolamento", inoltreranno
al Ministero l'originale  della  domanda  corredata,  oltre  che  dal
proprio  parere,  da una relazione tecnica con le risultanze relative
agli accertamenti effettuati.