Art. 2.
  1.  Sono di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale
e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1959, n.
1363, per gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza e
che determinano un invaso inferiore a 100.000 mc., ad eccezione degli
sbarramenti  al servizio di grandi derivazioni di acque di competenza
statale.
  2.  E'  di  competenza statale l'emanazione della normativa tecnica
relativa  alla  progettazione  ed  alla  costruzione  delle  dighe di
sbarramento di qualsiasi altezza e capacita' di invaso.