Art. 2.
  Il presente decreto ha effetto dal 1› marzo 1987.
  Per   le   operazioni   effettuate   anteriormente   alla  data  di
pubblicazione del presente decreto, qualora la destinazione dei  beni
forniti   non   risulti  dal  relativo  contratto,  la  dichiarazione
concernente la dichiarazione  estera  dei  beni  stessi  deve  essere
consegnata  o  spedita al fornitore ovvero presentata in dogana entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 10 marzo 1988
                                                    Il Ministro: GAVA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI