Art. 2. 1. Il contributo da erogare e' determinato dal prodotto di due valori: lire annue e autobus/chilometri (percorrenza annuale). 1) Lire annue: a) L. 75 per il periodo 1 aprile 1972-31 dicembre 1972; b) L. 105 per l'anno 1973; c) L. 110 per l'anno 1974; d) L. 140 per l'anno 1975; e) L. 175 per l'anno 1976; f) L. 205 per l'anno 1977; g) L. 215 per l'anno 1978; h) L. 235 per l'anno 1979; i) L. 400 per l'anno 1980; l) L. 460 per l'anno 1981; m) L. 535 per l'anno 1982; n) L. 605 per l'anno 1983; o) L. 665 per l'anno 1984; p) L. 715 per l'anno 1985; q) L. 760 per l'anno 1986. 2) Percorrenza annuale: per ciascuna autolinea tale percorrenza e' costituita da quella riportata nel disciplinare di concessione, o nell'atto di proroga o rinnovo, a cui vanno sommate le corse bis regolarmente denunziate e per le quali e' stato versato il relativo contributo di sorveglianza governativa, e dalla quale vanno sottratte le percorrenze relative ai giorni di sospensione per qualsiasi motivo e le percorrenze concorrenti con servizi di trasporto ad impianti fissi. 2. Qualora la sommatoria di tutte le percorrenze ammesse a contributo, moltiplicata per gli importi annuali stabiliti con l'art. 2, non corrisponda alla disponibilita' finanziaria prevista dalla legge, il Ministro dei trasporti, sentita la commissione di cui all'art. 4 della legge n. 877/86, disporra' un adeguamento percentuale della misura del contributo da erogare a ciascuna impresa richiedente. 3. Sono da considerare concorrenti ad impianti fissi, quelle linee o tratti di linea che, con costante andamento parallelo a tali servizi, servono tutte le stesse localita' servite da questi ultimi e non sono gravate da divieto di servizio locale. Pertanto perche' una autolinea sia considerata concorrente e' necessaria la presenza di tre elementi; andamento parallelo, identita' di tutte le localita' servite dall'impianto fisso, ed assenza di divieto di servizio locale. Di conseguenza solo in presenza di tutti i predetti elementi, l'autolinea puo' essere ritenuta ragionevolmente concorrente ad un servizio ad impianti fissi ed essere esclusa dal contributo. Per le autolinee parzialmente concorrenti con i servizi in questione, e' ammesso il contributo per la parte di percorso non concorrente.
Nota all'art. 2: Il testo dell'art. 4 della legge n. 877/1986 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Per l'applicazione delle disposizioni recate dalla presente legge, e' istituita una commissione, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. La commissione e' composta da: a) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che la presiede; b) due dirigenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti; c) un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro; d) un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. Alla commissione partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali piu' rappresentative degli esercenti di autoservizi in concessione, designato dalla rispettiva associazione. 4. Per ciascun membro effettivo della commissione viene nominato un membro supplente, che puo' partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto. 5. Le funzioni di segreteria sono esplicate da un dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, saranno determinate le indennita' spettanti al presidente ed ai membri della commissione. 7. L'onere per il funzionamento della commissione fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1554 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".