Art. 2.
  1.  Il  contributo  da  erogare  e' determinato dal prodotto di due
valori: lire annue e autobus/chilometri (percorrenza annuale).

   1) Lire annue:
     a) L. 75 per il periodo 1› aprile 1972-31 dicembre 1972;
     b) L. 105 per l'anno 1973;
     c) L. 110 per l'anno 1974;
     d) L. 140 per l'anno 1975;
     e) L. 175 per l'anno 1976;
     f) L. 205 per l'anno 1977;
     g) L. 215 per l'anno 1978;
     h) L. 235 per l'anno 1979;
     i) L. 400 per l'anno 1980;
     l) L. 460 per l'anno 1981;
     m) L. 535 per l'anno 1982;
     n) L. 605 per l'anno 1983;
     o) L. 665 per l'anno 1984;
     p) L. 715 per l'anno 1985;
     q) L. 760 per l'anno 1986.

   2) Percorrenza annuale: per ciascuna autolinea tale percorrenza e'
costituita  da  quella  riportata  nel disciplinare di concessione, o
nell'atto  di  proroga  o  rinnovo,  a cui vanno sommate le corse bis
regolarmente  denunziate  e per le quali e' stato versato il relativo
contributo di sorveglianza governativa, e dalla quale vanno sottratte
le percorrenze relative ai giorni di sospensione per qualsiasi motivo
e  le  percorrenze  concorrenti  con servizi di trasporto ad impianti
fissi.
  2.  Qualora  la  sommatoria  di  tutte  le  percorrenze  ammesse  a
contributo, moltiplicata per gli importi annuali stabiliti con l'art.
2,  non  corrisponda  alla  disponibilita' finanziaria prevista dalla
legge,  il  Ministro  dei  trasporti,  sentita  la commissione di cui
all'art.   4   della   legge  n.  877/86,  disporra'  un  adeguamento
percentuale della misura del contributo da erogare a ciascuna impresa
richiedente.
  3.  Sono da considerare concorrenti ad impianti fissi, quelle linee
o  tratti  di  linea  che,  con  costante  andamento parallelo a tali
servizi, servono tutte le stesse localita' servite da questi ultimi e
non  sono gravate da divieto di servizio locale. Pertanto perche' una
autolinea  sia  considerata  concorrente e' necessaria la presenza di
tre  elementi;  andamento  parallelo, identita' di tutte le localita'
servite  dall'impianto  fisso,  ed  assenza  di  divieto  di servizio
locale. Di conseguenza solo in presenza di tutti i predetti elementi,
l'autolinea  puo'  essere  ritenuta ragionevolmente concorrente ad un
servizio  ad  impianti fissi ed essere esclusa dal contributo. Per le
autolinee  parzialmente  concorrenti  con  i servizi in questione, e'
ammesso il contributo per la parte di percorso non concorrente.
 
          Nota all'art. 2:
             Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n. 877/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  4.  -  1.  Per  l'applicazione delle disposizioni
          recate dalla presente legge, e' istituita una  commissione,
          nominata   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             2. La commissione e' composta da:
               a) il direttore generale della motorizzazione civile e
          dei trasporti in concessione, che la presiede;
               b)   due  dirigenti  del  Ministero  dei  trasporti  -
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti   in  concessione,  designati  dal  Ministro  dei
          trasporti;
               c)  un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria
          generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;
               d)  un  dirigente  del  Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica,  designato  dal   Ministro   del
          bilancio e della programmazione economica.
             3.  Alla  commissione partecipa, a titolo consultivo, un
          rappresentante per ciascuna  delle  associazioni  nazionali
          piu'  rappresentative  degli  esercenti  di  autoservizi in
          concessione, designato dalla rispettiva associazione.
             4.  Per ciascun membro effettivo della commissione viene
          nominato un membro supplente,  che  puo'  partecipare  alle
          riunioni  anche  in presenza dello stesso membro effettivo,
          senza diritto di voto.
             5.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  esplicate  da un
          dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
             6.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          col Ministro del tesoro, saranno determinate le  indennita'
          spettanti al presidente ed ai membri della commissione.
             7.  L'onere  per  il  funzionamento della commissione fa
          carico allo stanziamento iscritto al  capitolo  1554  dello
          stato  di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno
          finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni
          successivi".