Art. 2. Importazione di rifiuti 1. Il detentore di rifiuti che intenda introdurli nello Stato italiano e' tenuto ad effettuare una comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio e' situato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonche' all'autorita' competente degli Stati CEE interessati alla spedizione e al transito. 2. Nella comunicazione, effettuata sulla base dell'art. 3, comma 2, devono essere indicati: l'origine e la composizione dei rifiuti, l'identita' del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un loro inventario particolareggiato; le misure previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi; le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei trasporti ed in particolare il rispetto da parte del vettore delle condizioni fissate dagli Stati interessati per l'esercizio delle attivita' di trasporto; l'esistenza di una espressione di volonta' contrattuale del destinatario dei rifiuti, che deve possedere una capacita' tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione e deve essere debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; il luogo di ingresso in Italia. 3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano ovvero di uno Stato membro della CEE. 4. In caso di trasporto via mare, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorita' marittima del porto di sbarco ai fini della sicurezza portuale. 5. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione o provincia autonoma rilascia l'attestato di ricevimento trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente, salvo che ritenga di sollevare motivate obiezioni in ordine ai profili di cui al comma 2. In tal caso comunica, entro lo stesso termine, le obiezioni al detentore dei rifiuti, all'ufficio doganale del luogo per l'ingresso in Italia, alle autorita' competenti degli Stati di transito ed al destinatario dei rifiuti. 6. La spedizione non puo' essere effettuata verso l'Italia se la regione di destinazione non ha rilasciato, anche a seguito dei chiarimenti sulle obiezioni, attestato di ricevimento della comunicazione. 7. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario trasmette al detentore e alle autorita' competenti degli Stati interessati una copia del bollettino di spedizione debitamente compilato. 8. Il destinatario e' tenuto a smaltire, entro il piu' breve tempo possibile dal ricevimento i rifiuti e ad inviare immediatamente al detentore ed alle autorita' competenti degli Stati CEE interessati la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
Nota all'art. 2: L'art. 6, comma 2 (recte: comma 1), lettera d), del D.P.R. n. 915/1982, cosi' recita: "Alle regioni competono: (omissis). d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali approvati ai sensi della precedente lettera c)".