Art. 2. Gli interventi, resi necessari per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie e per i piani nazionali di cui all'art. 1, eseguiti dai veterinari dipendenti delle unita' sanitarie locali costituiscono compiti di istituto e come tali vanno retribuiti con i trattamenti economici fissati dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni. Le unita' sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione dei veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonche' lo strumento e quanto altro necessario per l'effettuazione delle operazioni di profilassi e risanamento. Qualora non venga fornito lo strumentario, ai veterinari dipendenti di cui al comma precedente spettano per l'accesso agli allevamenti i rimborsi forfettari sotto indicati: 1) L. 1.900 per l'accesso ad ogni allevamento bovino, bufalino ed equino, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante o controlli diagnostici e' compreso tra uno e venti; 2) L. 3.850 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 1) quando il numero dei capi e' superiore a venti; 3) L. 1.900 per l'accesso ad ogni allevamento ovino, caprino o suino, quando il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante e' compreso fra uno e cinquanta; 4) L. 3.850 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al punto 3) quando il numero dei capi e' superiore a cinquanta; 5) L. 200 per ogni cane vaccinato fuori dalle strutture e presidi pubblici. Qualora in uno stesso allevamento, situato in uno stesso impianto, le operazioni relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti della tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi ed i trattamenti immunizzanti obbligatori contro le malattie infettive e diffusive vengono effettuati contestualmente tra di loro, oppure vengono effettuate vaccinazioni di animali di due o piu' specie considerate al precedente comma, i rimborsi forfettari non sono cumulabili tra di loro e compete al veterinario un solo rimborso nella misura piu' alta, qualunque sia il numero dei capi sottoposti a trattamento immunizzante o controllo. Ai veterinari di cui al presente articolo competono, nella misura prevista dalle vigente disposizioni, se dovute: l'indennita' di trasferta, nonche', nel caso che le UU.SS.LL. non mettano a disposizione il mezzo di trasporto, l'indennita' chilometrica; l'indennita' relativa al fondo di incentivazione della produttivita'.