Art. 2. 
  Gli interventi, resi necessari per  l'attuazione  delle  profilassi
vaccinali obbligatorie e per i piani nazionali  di  cui  all'art.  1,
eseguiti dai veterinari  dipendenti  delle  unita'  sanitarie  locali
costituiscono compiti di istituto e come tali vanno retribuiti con  i
trattamenti economici fissati dall'accordo  nazionale  unico  di  cui
all'art.  9  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,   e   successive
modificazioni. 
  Le unita' sanitarie locali provvedono a mettere a disposizione  dei
veterinari dipendenti il mezzo di trasporto nonche'  lo  strumento  e
quanto altro  necessario  per  l'effettuazione  delle  operazioni  di
profilassi e risanamento. 
  Qualora non venga fornito lo strumentario, ai veterinari dipendenti
di cui al comma precedente spettano per l'accesso agli allevamenti  i
rimborsi forfettari sotto indicati: 
   1) L. 1.900 per l'accesso ad ogni allevamento bovino, bufalino  ed
equino,  quando  il  numero  dei  capi   sottoposti   a   trattamento
immunizzante o controlli diagnostici e' compreso tra uno e venti; 
   2) L. 3.850 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al  punto  1)
quando il numero dei capi e' superiore a venti; 
   3) L. 1.900 per l'accesso ad ogni  allevamento  ovino,  caprino  o
suino,  quando  il  numero  dei   capi   sottoposti   a   trattamento
immunizzante e' compreso fra uno e cinquanta; 
   4) L. 3.850 per l'accesso ad ogni allevamento di cui al  punto  3)
quando il numero dei capi e' superiore a cinquanta; 
   5) L. 200 per ogni cane vaccinato fuori dalle strutture e  presidi
pubblici. 
  Qualora in uno stesso allevamento, situato in uno stesso  impianto,
le operazioni relative  alla  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti
della tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi ed i  trattamenti
immunizzanti obbligatori contro le  malattie  infettive  e  diffusive
vengono  effettuati  contestualmente  tra  di  loro,  oppure  vengono
effettuate vaccinazioni di animali di due o piu'  specie  considerate
al precedente comma, i rimborsi forfettari non sono cumulabili tra di
loro e compete al veterinario un  solo  rimborso  nella  misura  piu'
alta, qualunque sia il  numero  dei  capi  sottoposti  a  trattamento
immunizzante o controllo. 
  Ai veterinari di cui al presente articolo competono,  nella  misura
prevista dalle vigente disposizioni, se dovute: 
   l'indennita' di trasferta, nonche', nel caso che le UU.SS.LL.  non
mettano  a  disposizione  il   mezzo   di   trasporto,   l'indennita'
chilometrica; 
   l'indennita'   relativa   al   fondo   di   incentivazione   della
produttivita'.