Art. 2. 
                       (Attivita' conoscitiva) 
 
  1.  Nell'attivita'  conoscitiva,  svolta  per  le  finalita'  della
presente  legge  e  riferita  all'intero  territorio  nazionale,   si
intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione
e diffusione  dei  dati,  accertamento,  sperimentazione,  ricerca  e
studio  degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle   condizioni
generali  di  rischio;  formazione  ed  aggiornamento   delle   carte
tematiche  del  territorio,  valutazione  e  studio   degli   effetti
conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e  dei  progetti
di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa
a carattere conoscitivo  ritenuta  necessaria  per  il  conseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1. 
  2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo  e'  svolta,
sulla base delle  deliberazioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
secondo criteri, metodi  e  standards  di  raccolta,  elaborazione  e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra  i  soggetti  pubblici  comunque  operanti   nel   settore,   che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici  nazionali,  di
un  unico  sistema  informativo,  cui  vanno  raccordati  i   sistemi
informativi regionali e quelli delle provincie autonome. 
  3. E' fatto obbligo alle  Amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche economici, che  comunque  raccolgano  dati  nel  settore  della
difesa del  suolo,  di  trasmetterli  alla  regione  territorialmente
interessata ed  ai  competenti  servizi  tecnici  nazionali,  di  cui
all'articolo 9, secondo le modalita' definite ai sensi  del  comma  2
del presente articolo.