Art. 2
                             DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a)  gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di
chiunque  ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno
una  capacita'  motoria  ridotta  o  impedita  in  forma permanente o
temporanea;
b)  gli  ostacoli  che  limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c)   la  mancanza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che  permettono
l'orientamento  e  la  riconoscibilita'  dei  luoghi e delle fonti di
pericolo  per  chiunque  e  in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
B) Per unita' ambientale si intende uno spazio elementare e definito,
idoneo a consentire lo svolgimento di attivita' compatibili tra loro.
C)   Per   unita'   immobiliare  si  intende  una  unita'  ambientale
suscettibile  di  autonomo  godimento  ovvero  un  insieme  di unita'
ambientali   funzionalmente   connesse,   suscettibile   di  autonomo
godimento.
D) Per edificio si intende una unita' immobiliare dotata di autonomia
funzionale,   ovvero   un  insieme  autonomo  di  unita'  immobiliari
funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E)   Per  parti  comuni  dell'edificio  si  intendono  quelle  unita'
ambientali  che  servono  o che connettono funzionalmente piu' unita'
immobiliari.
F)  Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche
se  coperti,  di  pertinenza  dell'edificio  o  di piu' edifici ed in
particolare  quelli  interposti  tra  l'edificio  o  gli edifici e la
viabilita' pubblica o di uso pubblico.
G)  Per  accessibilita' si intende la possibilita', anche per persone
con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di raggiungere
l'edificio  e  le  sue  singole  unita'  immobiliari e ambientali, di
entrarvi  agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni
di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per la visitabilita' si intende la possibilita', anche da parte di
persone  con  ridotta  o  impedita capacita' motoria o sensoriale, di
accedere  agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di
ogni  unita'  immobiliare.  Sono  spazi  di  relazione  gli  spazi di
soggiorno  o  pranzo  dell'alloggio  e  quelli  dei luoghi di lavoro,
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta.
I)  Per  adattabilita'  si  intende la possibilita' di modificare nel
tempo  lo  spazio  costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo
completamente  ed  agevolmente fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
L)  Per  ristrutturazione  di  edifici  si  intende  la  categoria di
intervento  definita  al  titolo IV art. 31 lettera d) della legge n.
457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a
rendere  gli  spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del
presente decreto.
N)  Per  legge  si  intende la legge 9 gennaio 1989 n 13 e successive
modificazioni.