(Norme-art. 2)
                               Art. 2 
                       (Riunione di processi) 
  1.  Se  piu'  processi  che  possono   essere   riuniti   a   norma
dell'articolo 17 del codice pendono davanti a  diversi  giudici  o  a
diverse  sezioni  dello  stesso  ufficio  giudiziario,  il  dirigente
dell'ufficio o della sezione designa per  la  eventuale  riunione  il
giudice o la sezione  cui  e'  stato  assegnato  per  primo  uno  dei
processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio  ovvero
la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi
medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.