Art. 2.
1.  Le  deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli   edifici   privati   dirette   ad   eliminare   le    barriere
architettoniche  di  cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118 (a), ed all'articolo 1, primo comma,  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (b), nonche'
la  realizzazione  di  percorsi  attrezzati  e   l'installazione   di
dispositivi  di  segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea  del
condominio,  in  prima  o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile
(c).
2.  Nel  caso  in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni
di  cui  al  comma  1,  i  portatori di (( handicap, )) ovvero chi ne
esercita la tutela o la podesta' di cui al titolo IX del libro  primo
del   codice   civile  (d),  possono  installare,  a  proprie  spese,
servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe  dei
(( garages. ))
3.  resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile (e).
 
          (a)  Il  testo  del primo comma dell'art. 27 della legge n.
          118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
          1971,  n.  5,  e  nuove  norme  in  favore  dei mutilati ed
          invalidi civili) e' il seguente:
          "Art.  27  (( Barriere architettoniche e trasporti pubblici
          )). Per facilitare la vita  di  relazione  dei  mutilati  e
          invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e
          le istituzioni scolastiche, prescolastiche o  di  interesse
          sociale  di nuova edificazione dovranno essere costruiti in
          conformita'  alla  circolare  del  Ministero   dei   lavori
          pubblici  del  15  giugno  1968 riguardante la eliminazione
          delle  barriere   architettoniche   anche   apportando   le
          possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia'
          costruiti all'entrata in vigore  della  presente  legge;  i
          servizi  di trasporti pubblici e in particolare i tram e le
          metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non
          deambulanti;  in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico
          puo' essere vietato  l'accesso  ai  minorati,  in  tutti  i
          luoghi   dove   si   svolgono  pubbliche  manifestazioni  o
          spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra'  essere
          previsto   e   riservato   uno   spazio  agli  invalidi  in
          carozzella; gli  alloggi  situati  nei  piani  terreni  dei
          caseggiati  dell'edilizia  economica  e  popolare  dovranno
          essere assegnati per precedenza  agli  invalidi  che  hanno
          difficolta'   di   deambulazione,   qualora   ne   facciano
          richiesta".
          (b)  Il  testo  del  primo comma dell'art. 1, del D.P.R. n.
          384/1978 (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  27  della
          legge  30  marzo  1971,  n.   118,  a favore dei mutilati e
          invalidi civili, in materia di barriere  architettoniche  e
          trasporti pubblici) e' il seguente:
          "Art.  1. - Le norme del presente regolamento sono volte ad
          eliminare  gli  impedimenti  fisici  comunemente   definiti
          "barriere  architettoniche"  che sono di ostacolo alla vita
          di relazione dei minorati".
          (c)  Il  testo del secondo e terzo comma dell'art. 1136 del
          codice civile e' il seguente:
          "Art. 1136 (( Costituzione dell'assemblea e validita' delle
          deliberazioni ))
           Omissis.
          Sono  valide  le deliberazioni approvate con numero di voti
          che rappresenti la maggioranza degli intervenuti  e  almeno
          la meta' del valore dell'edificio.
          Se  l'assemblea  non puo' deliberare per mancanza di numero
          l'assemblea di seconda convocazione delibera in  un  giorno
          successivo  a quello della prima, e in ogni caso, non oltre
          dieci giorni dalla medesima; la deliberazione e' valida  se
          riporta  un  numero  di  voti  che rappresenti il terzo dei
          partecipanti al condominio e almeno  un  terzo  del  valore
          dell'edificio".
          (d)  Il  titolo  IX  del libro primo del codice civile reca
          norme "Della potesta' dei genitori".
          (e)  Il  testo degli articoli 1120 e 1121 del codice civile
          e' il seguente:
          "Art.  1120  ((  Innovazioni  )).  -  I  condomini,  con la
          maggioranza  indicata  dal  quinto  comma  dell'art.  1136,
          possono   disporre   tutte   le   innovazioni   dirette  al
          miglioramento o all'uso piu' comodo o al maggior rendimento
          delle cose comuni.
          Sono  vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio
          alla stabilita' o alla sicurezza  del  fabbricato,  che  ne
          alterino  il  decoro  architettonico  o  che rendano talune
          parti  comuni  dell'edificio  inservibili  all'uso   o   al
          godimento anche di un solo condomino".
          "Art.  1121  ((  Innovazioni  gravose  o  voluttuarie )). -
          Qualora l'innovazione importi una  spesa  molto  gravosa  o
          abbia   carattere  voluttuario  rispetto  alle  particolari
          condizioni e all'importanza dell'edificio,  e  consista  in
          opere,  impianti  o manufatti suscettibili di utilizzazione
          separata, i condomini che non  intendono  trarne  vantaggio
          sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
          Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione
          non e' consentita, salvo che la maggioranza  dei  condomini
          che   l'ha   deliberata   o  accettata  intenda  sopportare
          integralmente la spesa.
          Nel  caso  previsto  dal  primo  comma i condomini e i loro
          eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque  tempo,
          partecipare   ai  vantaggi  dell'innovazione,  contribuendo
          nelle spese di esecuzione e di mantenimento dell'opera".