Art. 2. 1. Nell'ambito della funzione attribuita alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, alla stessa sono affidati i compiti di: a) coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalita'; b) controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio; c) gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. 2. L'Agenzia delle entrate, inoltre, svolgera' compiti di vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio. 3. Con cadenza semestrale, l'Agenzia delle entrate riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema di interscambio.