Art. 2. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli articoli 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, utilizzando, ove possibile, appositi moduli predisposti dalla Banca d'Italia e deve essere corredata della prescritta documentazione. 3. Se la domanda e' irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla meta' di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.