Art. 2.
                             Banda larga
  1.   Gli   interventi  di  installazione  di  reti  e  impianti  di
comunicazione  elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
  2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia'  esistenti  di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in  titolarita'  di  concessionari  pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera  possa  derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti  le  parti,  senza  che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione  dei  lavori,  concordano  un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
  3.  Nei  casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto,   in   materia   di   coubicazione  e  condivisione  di
infrastrutture,  all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni
))  dall'articolo  89,  ((  comma  1,  del codice delle comunicazioni
elettroniche,  di  cui  al  )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.  All'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) compete
altresi'  l'emanazione  del  regolamento  in materia di installazione
delle reti dorsali.
  4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno  trenta giorni prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo  sportello unico
dell'Amministrazione    territoriale    competente    la    denuncia,
accompagnata   da   una   dettagliata  relazione  e  dagli  elaborati
progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da realizzare
alla  normativa  vigente.  Con  il  medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
  5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di  comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto  alle opere di urbanizzazione primaria di cui (( all'articolo
16,  comma  7,  del  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di  efficacia  di  tre  anni.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
  7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione  comunale,  il  termine  di trenta giorni antecedente
l'inizio  dei  lavori  decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto di
assenso.  Ove  tale  atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  8.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato  alla  denuncia  il  competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi  degli  articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni  di  cui al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
  10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove  entro  il  termine  indicato  al  ((  comma 4 )) sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora
esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica
o   salute,   notifica   all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare  il  previsto  intervento,  contestualmente  indicando  le
modifiche   che   si  rendono  necessarie  per  conseguire  l'assenso
dell'Amministrazione.  E'  comunque salva la facolta' di ripresentare
la  denuncia  di  inizio  attivita',  con  le  modifiche  ((  e )) le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
  11.  L'operatore  della  comunicazione decorso il termine di cui al
comma  4  e  nel  rispetto  dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
  12.  Ultimato  l'intervento,  il progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di  collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
  13.  Per  gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno
2001,  n.  380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto.  Possono  applicarsi,  ove  ritenute  piu' favorevoli )) dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
  14.  Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi  alla  installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati  di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del  caso  che  si  tratti  di  beni  facenti  parte  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  delle  province e dei comuni e che tale
attivita'  possa  arrecare  concreta  turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione  e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo.
  15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259  si  applicano  anche  alle opere occorrenti per la realizzazione
degli  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica su
immobili  di  proprieta'  privata,  senza  la  necessita'  di  alcuna
preventiva richiesta di utenza.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 89 del
          decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259 (Codice delle
          comunicazioni elettroniche):
              «Art.    89    (Coubicazione    e    condivisione    di
          infrastrutture). - 1. Quando un operatore che fornisce reti
          di  comunicazione  elettronica  ha il diritto di installare
          infrastrutture  su proprieta' pubbliche o private ovvero al
          di  sopra  o al di sotto di esse, in base alle disposizioni
          in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu'
          ed  espropriazione  di  cui  al presente Capo, l'Autorita',
          anche   mediante   l'adozione   di  specifici  regolamenti,
          incoraggia  la  coubicazione  o  la  condivisione  di  tali
          infrastrutture o proprieta'.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 16 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia). (Testo A):
              «7.  Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o   di   parcheggio,   fognature,   rete  idrica,  rete  di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  e del gas, pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 14, 14-bis 14-ter
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis  Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis  Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto  alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
              «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
          01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis   le   amministrazioni   che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
          agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
          sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
          patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
          Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso  da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater   In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma  2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 23 e 45 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 380 del
          2001:
              «Art.   23   (Disciplina   della   denuncia  di  inizio
          attivita).  -  1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
          titolo  per  presentare  la  denuncia  di inizio attivita',
          almeno   trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei
          lavori,   presenta   allo   sportello  unico  la  denuncia,
          accompagnata  da  una  dettagliata  relazione a firma di un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  asseveri  la  conformita' delle opere da
          realizzare  agli  strumenti  urbanistici approvati e non in
          contrasto  con  quelli  adottati  ed ai regolamenti edilizi
          vigenti,  nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie.
              2.   La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'  corredata
          dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende affidare i
          lavori  ed  e'  sottoposta  al termine massimo di efficacia
          pari  a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
          dell'intervento    e'   subordinata   a   nuova   denuncia.
          L'interessato   e'   comunque   tenuto  a  comunicare  allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
              3.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui al comma 1 decorre dal
          rilascio  del  relativo  atto di assenso. Ove tale atto non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              4.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi  ai sensi degli articoli 14, 14-bis
          14-ter  14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241. Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre
          dall'esito   della   conferenza.   In  caso  di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              5.  La  sussistenza  del titolo e' provata con la copia
          della  denuncia  di inizio attivita' da cui risulti la data
          di   ricevimento   della   denuncia,   l'elenco  di  quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari.
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio  comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
          sia  riscontrata  l'assenza  di una o piu' delle condizioni
          stabilite,  notifica  all'interessato  l'ordine motivato di
          non  effettuare  il previsto intervento e, in caso di falsa
          attestazione    del   professionista   abilitato,   informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la  denuncia  di  inizio  attivita',  con le modifiche o le
          integrazioni   necessarie   per   renderla   conforme  alla
          normativa urbanistica ed edilizia.
              7.  Ultimato  l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato  rilascia  un certificato di collaudo finale, che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la  conformita'  dell'opera  al  progetto presentato con la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta   dell'avvenuta   presentazione  della  variazione
          catastale   conseguente   alle   opere   realizzate  ovvero
          dichiarazione   che   le   stesse   non   hanno  comportato
          modificazioni   del   classamento.   In   assenza  di  tale
          documentazione  si  applica la sanzione di cui all'art. 37,
          comma 5.».
              «Art.  45  (Norme  relative  all'azione  penale).  - 1.
          L'azione  penale  relativa  alle violazioni edilizie rimane
          sospesa  finche'  non  siano  stati esauriti i procedimenti
          amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36.
              2.  Nel  caso  di  ricorso  giurisdizionale  avverso il
          diniego  del  permesso  in  sanatoria  di  cui all'art. 36,
          l'udienza   viene  fissata  d'ufficio  dal  presidente  del
          tribunale  amministrativo  regionale  per una data compresa
          entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
              3.  Il  rilascio in sanatoria del permesso di costruire
          estingue  i  reati  contravvenzionali  previsti dalle norme
          urbanistiche vigenti.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 90 e 91 del gia'
          citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
              «Art. 90 (Pubblica utilita' - Espropriazione). - 1. Gli
          impianti  di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
          pubblico,   ovvero  esercitati  dallo  Stato,  e  le  opere
          accessorie   occorrenti   per  la  funzionalita'  di  detti
          impianti  hanno  carattere  di  pubblica utilita', ai sensi
          degli  articoli  12  e  seguenti del decreto del Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
              2.  Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e
          le  opere  accessorie di uso esclusivamente privato possono
          essere  dichiarati  di  pubblica  utilita'  con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni,  ove  concorrano  motivi di
          pubblico interesse.
              3.  Per  l'acquisizione  patrimoniale dei beni immobili
          necessari  alla  realizzazione degli impianti e delle opere
          di  cui  ai  commi  1  e  2, puo' esperirsi la procedura di
          esproprio   prevista   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327.  Tale procedura puo'
          essere  esperita  dopo  che siano andati falliti, o non sia
          stato   possibile   effettuare,   i  tentativi  di  bonario
          componimento  con  i  proprietari  dei  fondi sul prezzo di
          vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
          erariali competenti.».
              «Art.  91  (Limitazioni  legali  della proprieta). - 1.
          Negli  impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
          all'art.  90,  commi  1  e  2, i fili o cavi senza appoggio
          possono  passare, anche senza il consenso del proprietario,
          sia  al  di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia
          dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od
          altre aperture praticabili a prospetto.
              2.  Il  proprietario  od il condominio non puo' opporsi
          all'appoggio  di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile  di  sua proprieta' occorrente per soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
              3.  I  fili,  cavi  ed ogni altra installazione debbono
          essere  collocati  in  guisa  da non impedire il libero uso
          della cosa secondo la sua destinazione.
              4.  Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
          nell'immobile    di    sua    proprieta'    del   personale
          dell'esercente  il  servizio  che dimostri la necessita' di
          accedervi  per  l'installazione, riparazione e manutenzione
          degli impianti di cui sopra.
              5.   Nei   casi   previsti  dal  presente  articolo  al
          proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
              6.  L'operatore  incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente   in   giudizio   per  far  cessare  eventuali
          impedimenti  e turbative al passaggio ed alla installazione
          delle infrastrutture.».