Art. 2. 1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio» aventi base ampelografia rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».