Art. 2.
  1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di  origine  controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio» aventi base
ampelografia  rispondente  a  quanto previsto all'art. 2 dell'annesso
disciplinare  di  produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo
dei  vigneti  della  denominazione di origine controllata e garantita
«Cesanese del Piglio» o «Piglio».