(( Art. 2-quinquies.

Modifiche  all'articolo  83-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
                                 112
  1.  All'articolo  83-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Qualora  il  contratto  di  trasporto  sia  stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  anche  in attuazione di accordi volontari di settore
stipulati   nel   rispetto   della   disciplina   comunitaria   della
concorrenza,   prezzi   e  condizioni  sono  rimessi  alla  autonomia
negoziale delle parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa
dal  vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini
civilistici  e  amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo
deve  corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato  ai  sensi  del  comma  1,  nel  mese precedente a quello
dell'esecuzione   del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero  dei
chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nel contratto o
nella fattura.»;
   b)  al  comma 8, le parole: «Qualora il contratto di trasporto sia
stipulato  in  forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un
anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile» sono soppresse;
   c)   al   comma   10,   primo   periodo,   le  parole:  «l'importo
dell'adeguamento  automatico del corrispettivo dovuto dal committente
per  l'incremento  dei  costi del carburante sostenuto dal vettore e'
calcolato»     sono    sostituite    dalle    seguenti:    «l'importo
dell'adeguamento  automatico del corrispettivo dovuto dal committente
per la variazione dei costi del carburante e' calcolato»;
   d) al comma 11, le parole: «agli aumenti intervenuti nel costo del
gasolio  a  decorrere  dal  1  luglio  2008 o dall'ultimo adeguamento
effettuato»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «alle  variazioni
intervenute  nel  costo  del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o
dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data»;
   e)  al  comma  15  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
individuata  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  il  Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dello sviluppo
economico»;
   f) il comma 24 e' abrogato.
  2.  Il  decreto  previsto  dal  comma  15  dell'articolo 83-bis del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, come modificato dal comma 1,
lettera  e),  del  presente articolo, e' emanato entro novanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
  3.  A  valere sulle risorse di cui al comma 29 dell'articolo 83-bis
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.  112,  convertito  con
modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rese disponibili a
seguito  dell'abrogazione  del  comma  24  del  medesimo articolo, e'
autorizzata  un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008
per   gli   interventi   previsti   dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'articolo  83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n.  112  recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria.»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
          2008, n. 147, S.O, convertito con modificazioni dalla legge
          6  agosto  2008,  n. 133 recante «Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112,
          recante  disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della     finanza     pubblica     e     la    perequazione
          tributaria.»pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21 agosto
          2008, n. 195, come modificato dalla legge reca:
             «Art.  83-bis  (Tutela  della sicurezza stradale e della
          regolarita'  del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose per
          conto  di  terzi).  -  1. L'Osservatorio sulle attivita' di
          autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
          21  novembre  2005,  n.  286,  sulla  base  di  un'adeguata
          indagine  a  campione  e  tenuto  conto  delle  rilevazioni
          effettuate   mensilmente   dal   Ministero  dello  sviluppo
          economico  sul  prezzo  medio del gasolio per autotrazione,
          determina  mensilmente  il  costo  medio del carburante per
          chilometro  di  percorrenza,  con  riferimento alle diverse
          tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
             2.   Lo   stesso   Osservatorio,  con  riferimento  alle
          tipologie  dei  veicoli,  determina, il quindicesimo giorno
          dei  mesi  di  giugno  e  dicembre,  la  quota, espressa in
          percentuale,   dei   costi  di  esercizio  dell'impresa  di
          autotrasporto  per  conto  di terzi rappresentata dai costi
          del carburante.
             3.  Le  disposizioni  dei  commi  da 4 a 11 del presente
          articolo   sono   volte  a  disciplinare  i  meccanismi  di
          adeguamento  dei  corrispettivi  dovuti  dal mittente per i
          costi   del   carburante   sostenuti  dal  vettore  e  sono
          sottoposte  a  verifica  con  riferimento  all'impatto  sul
          mercato,  dopo  un  anno  dalla  data della loro entrata in
          vigore.
             «4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
          non  sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo
          6  del  decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286, la
          fattura   emessa   dal  vettore  evidenzia,  ai  soli  fini
          civilistici  e  amministrativi,  la parte del corrispettivo
          dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
          sostenuto  dal  vettore  per l'esecuzione delle prestazioni
          contrattuali.  Tale  importo deve corrispondere al prodotto
          dell'ammontare  del  costo chilometrico determinato, per la
          classe   cui   appartiene  il  veicolo  utilizzato  per  il
          trasporto,  ai  sensi  del  comma  1, nel mese precedente a
          quello  dell'esecuzione  del  trasporto,  per  il numero di
          chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nella
          fattura.».
             5.  Nel  caso  in  cui  il  contratto  abbia  ad oggetto
          prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
          eccedente  i  trenta  giorni,  la  parte  del corrispettivo
          corrispondente   al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
          vettore  per  l'esecuzione  delle prestazioni contrattuali,
          cosi'  come  gia' individuata nel contratto o nelle fatture
          emesse  con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate dal
          vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
          sulla  base  delle  variazioni  intervenute  nel prezzo del
          gasolio  da  autotrazione  accertato  ai sensi del comma 1,
          laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
          preso  a  riferimento  al  momento della sottoscrizione del
          contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
             6.  Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
          non  sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo
          6  del  decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286, la
          fattura   emessa   dal  vettore  evidenzia,  ai  soli  fini
          civilistici  e  amministrativi,  la parte del corrispettivo
          dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
          sostenuto  dal  vettore  per l'esecuzione delle prestazioni
          contrattuali.  Tale  importo deve corrispondere al prodotto
          dell'ammontare  del  costo chilometrico determinato, per la
          classe   cui   appartiene  il  veicolo  utilizzato  per  il
          trasporto,  ai  sensi  del  comma  1, nel mese precedente a
          quello  dell'esecuzione  del  trasporto,  per  il numero di
          chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nella
          fattura.
             7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa
          da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
          dello  stesso  corrispettivo  che,  fermo  restando  quanto
          dovuto  dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
          almeno  pari  a  quella  identificata come corrispondente a
          costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
          cui al comma 2.
             8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore,
          diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
          importo  inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore
          puo'  chiedere  al  mittente il pagamento della differenza.
          Qualora  il  contratto  di trasporto di merci su strada non
          sia  stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
          si   prescrive   decorsi   cinque   anni   dal  giorno  del
          completamento della prestazione di trasporto.
             9.  Se  il committente non provvede al pagamento entro i
          quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
          i  successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
          d'ingiunzione  di  pagamento  mediante  ricorso  al giudice
          competente,  ai  sensi  dell'articolo  638  del  codice  di
          procedura  civile,  producendo  la  documentazione relativa
          alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
          cose  per  conto  di  terzi,  la  carta di circolazione del
          veicolo  utilizzato  per  l'esecuzione  del  trasporto,  la
          fattura  per  i  corrispettivi inerenti alla prestazione di
          trasporto,    la   documentazione   relativa   all'avvenuto
          pagamento  dell'importo  indicato e i calcoli con cui viene
          determinato  l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
          sensi   dei   commi  7  e  8.  Il  giudice,  verificata  la
          regolarita'  della  documentazione  e  la  correttezza  dei
          calcoli  prodotti,  ingiunge  al  committente,  con decreto
          motivato,   ai   sensi  dell'articolo  641  del  codice  di
          procedura  civile,  di  pagare  l'importo dovuto al vettore
          senza  dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del
          decreto  ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
          civile  e  fissando  il termine entro cui puo' essere fatta
          opposizione,  ai  sensi  delle disposizioni di cui al libro
          IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
             10.   Fino   a   quando   non   saranno  disponibili  le
          determinazioni   di   cui   ai   commi  1  e  2,  l'importo
          dell'adeguamento  automatico  del corrrispettivo dovuto dal
          committente  per  la  variazione dei costi del carburante e
          calcolato  sulla  base delle rilevazioni mensili effettuate
          dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e si applica ai
          corrispettivi  per le prestazioni di trasporto pattuite nei
          mesi  precedenti  qualora  le  variazioni  intervenute  nel
          prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso
          a  riferimento  al momento della conclusione del contratto.
          Inoltre,  la  quota  di  cui  al comma 2, e' pari al 30 per
          cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a
          20  tonnellate,  al  20  per  cento  per i veicoli di massa
          complessiva  inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a
          3,5  tonnellate  e  al  10 per cento per i veicoli di massa
          complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.
             11.  Le  disposizioni  dei  commi da 3 a 10 del presente
          articolo   trovano   applicazione   con   riferimento  alle
          variazioni  intervenute  nel  costo del gasolio a decorrere
          dal  1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
          partire da tale data.
             12.  Il  termine di pagamento del corrispettivo relativo
          ai  contratti  di  trasporto  di merci su strada, nei quali
          siano  parte  i  soggetti  che  svolgono  professionalmente
          operazioni  di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla
          data  di  emissione  della  fattura da parte del creditore,
          salvo   diversa   pattuizione  scritta  fra  le  parti,  in
          applicazione  del  decreto  legislativo  9 ottobre 2002, n.
          231.
             13.  In  caso  di mancato rispetto del termine di cui al
          comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
          interessi  moratori  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
             14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26
          della   legge   6   giugno   1974,  n.  298,  e  successive
          modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
          novembre  2005,  n.  286,  ove applicabili, alla violazione
          delle  norme  di  cui  ai  commi  6,  7,  8 e 9 consegue la
          sanzione  dell'esclusione  fino  a sei mesi dalla procedura
          per  l'affidamento  pubblico  della  fornitura  di  beni  e
          servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
          di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
          di ogni tipo previsti dalla legge.
             15.  Le  sanzioni  indicate  al  comma 14 sono applicate
          dall'autorita'  competente,  individuata  con  decreto  del
          Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il
          Ministro  della  giustizia e con il Ministro dello sviluppo
          economico.
             16.  Non  si  da'  luogo all'applicazione delle sanzioni
          introdotte  dal  comma  14 nel caso in cui le parti abbiano
          stipulato  un  contratto di trasporto conforme a un accordo
          volontario    concluso,    tra    la    maggioranza   delle
          organizzazioni  associative  dei vettori e degli utenti dei
          servizi  di trasporto rappresentati nella Consulta generale
          per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
          svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  in  uno specifico
          settore merceologico.
             17.  Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle
          disposizioni  dell'ordinamento  comunitario  in  materia di
          tutela  della  concorrenza  e  di  assicurare il corretto e
          uniforme   funzionamento  del  mercato,  l'installazione  e
          l'esercizio  di  un impianto di distribuzione di carburanti
          non  possono  essere  subordinati alla chiusura di impianti
          esistenti   ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con  finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime  tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
          minime  commerciali  o  che pongono restrizioni od obblighi
          circa  la  possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
          nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
             18.  Le  disposizioni  di  cui al comma 17 costituiscono
          principi  generali in materia di tutela della concorrenza e
          livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
          117 della Costituzione.
             19.  All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto
          legislativo  11  febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto
          al  relativo  albo  professionale»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «abilitato  ai  sensi delle specifiche normative
          vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
             20.  All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11
          febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
          di  almeno  settemila  impianti nel periodo successivo alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
          sono soppresse.
             21.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  nell'ambito  dei  propri poteri di programmazione
          del  territorio,  promuovono  il  miglioramento  della rete
          distributiva  dei carburanti e la diffusione dei carburanti
          ecocompatibili,  secondo criteri di efficienza, adeguatezza
          e  qualita'  del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
          principi  di  non  discriminazione  previsti dal comma 17 e
          della  disciplina  in  materia ambientale, urbanistica e di
          sicurezza.
             22.   Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, determina
          entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
          di   conversione   del   presente   decreto  i  criteri  di
          vettoriamento  del  gas per autotrazione attraverso le reti
          di trasporto e distribuzione del gas naturale.
             23.  Le  somme  disponibili  per  il proseguimento degli
          interventi  a  favore  dell'autotrasporto  sul fondo di cui
          all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  al netto delle misure previste dal regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre
          2007,  n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
          importi  indicati  nei  commi  24, 25, 26 e 28 del presente
          articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
          esercizio  delle  imprese  di  autotrasporto  di merci, con
          particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
          e    fiscale    delle    indennita'    di    trasferta    e
          all'imponibilita',   ai   fini   del   reddito   da  lavoro
          dipendente,   delle   maggiorazioni   corrisposte   per  le
          prestazioni  di  lavoro  straordinario, nonche' a incentivi
          per   la   formazione   professionale  e  per  processi  di
          aggregazione imprenditoriale.
             24. (Abrogato).
             25.  Nel  limite  di  spesa  di  30  milioni di euro, e'
          fissata  la  percentuale  delle  somme  percepite  nel 2008
          relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
          decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n. 66, e successive
          modificazioni,  effettuate nel medesimo anno dai prestatori
          di  lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle imprese
          autorizzate  all'autotrasporto  di  merci, che non concorre
          alla  formazione  del  reddito imponibile ai fini fiscali e
          contributivi.   Ai   fini   dell'applicazione  dell'imposta
          sostitutiva  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 27
          maggio  2008,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  24  luglio  2008, n. 126, le somme di cui al periodo
          precedente rilevano nella loro interezza.
             26.  Per  l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
          di   euro,   e'   riconosciuto   un   credito   di  imposta
          corrispondente  a  quota  parte  dell'importo  pagato quale
          tassa  automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
          di   massa   massima   complessiva   non  inferiore  a  7,5
          tonnellate,   posseduto   e   utilizzato  per  la  predetta
          attivita'.  La  misura  del  credito di imposta deve essere
          determinata  in  modo  tale  che,  per  i  veicoli di massa
          massima  complessiva  superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
          al  doppio della misura del credito spettante per i veicoli
          di  massa  massima  complessiva  compresa  tra  7,5  e 11,5
          tonnellate.   Il  credito  di  imposta  e'  usufruibile  in
          compensazione   ai   sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
          modificazioni,  non  e'  rimborsabile,  non  concorre  alla
          formazione  del  valore  della  produzione  netta di cui al
          decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
          modificazioni,   ne'  dell'imponibile  agli  effetti  delle
          imposte  sui  redditi  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   22   dicembre   1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni.
             27.  Tenuto  conto del numero degli aventi diritto e dei
          limiti  di  spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e 26, con
          provvedimenti  del  direttore dell'Agenzia delle entrate e,
          limitatamente  a  quanto previsto dal comma 25, di concerto
          con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
          sociali,   sono   stabiliti  la  quota  di  indennita'  non
          imponibile,  gli  importi  della  deduzione  forfetaria, la
          percentuale   delle  somme  per  lavoro  straordinario  non
          imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
          medesimi   commi,   nonche'   le   eventuali   disposizioni
          applicative  necessarie  per  assicurare  il  rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al comma 29.
             28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e
          alla   formazione   professionale  sono  destinate  risorse
          rispettivamente  pari  a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
          euro.   Con  regolamenti  governativi,  da  adottare  entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del presente decreto, sono disciplinate le
          modalita'  di  erogazione  delle risorse di cui al presente
          comma.
             29.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
          25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
          106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
          per  l'anno  2009,  si fa fronte con le risorse disponibili
          sul  fondo  di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
          27 dicembre 2006, n. 296.
             30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
          sono  estese  all'anno  2009,  nell'ambito degli interventi
          consentiti  in  attuazione  dell'articolo  9  del  presente
          decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
             31.  ll  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
          individua,  tra  le  misure  del  presente articolo, quelle
          relativamente  alle  quali occorre la previa verifica della
          compatibilita'  con la disciplina comunitaria in materia di
          aiuti  di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che
          istituisce la Comunita' europea.».
             -  L'articolo  2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
          1998,  n. 451 recante «Disposizioni urgenti per gli addetti
          ai    settori    del    trasporto    pubblico    locale   e
          dell'autotrasporto»  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre   1998,   n.   302  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante
          disposizioni   urgenti  per  gli  addetti  ai  settori  del
          trasporto  pubblico locale e dell'autotrasporto, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  27  febbraio 1999, n. 48, cosi'
          recita:
             «3.  Per  l'anno  1998 e' assegnato al comitato centrale
          per  l'albo  degli  autotrasportatori l'importo di lire 140
          miliardi,  da  utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
          protezione    ambientale   e   per   la   sicurezza   della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con  gli  enti  gestori  delle stesse. Entro il 31 dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  emana  con  apposita
          direttiva  norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema di
          riduzione   compensata   di   pedaggi  autostradali  e  per
          interventi  di protezione ambientale, al fine di consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo   conto   dei   criteri   definiti  con  precedenti
          interventi legislativi in materia.».