Art. 2.
                Ingresso dei cittadini extracomunitari
                      nel territorio dello Stato
  1.  I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia
per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro  autonomo,
cura, familiari e di culto.
  2.  E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane
di apporre il timbro  di  ingresso,  con  data,  sui  passaporti  dei
cittadini  stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo.
E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di  rilevare  i  dati
dei  cittadini  extracomunitari  in ingresso e trasmetterli al centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno.
  3.  Con  decreti  adottati  di  concerto  dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione  economica,
del  lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore
eventualmente  interessati,  il  CNEL,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  e la conferenza
Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni  anno  la
programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro
degli   stranieri   extracomunitari   e    del    loro    inserimento
socio-culturale,    nonche'    le    sue   modalita',   sperimentando
l'individuazione di criteri omogenei anche in sede  comunitaria.  Con
gli  stessi  decreti  viene  altresi'  definito  il  programma  degli
interventi  sociali  ed  economici  atti  a  favorire   l'inserimento
socio-culturale   degli  stranieri,  il  mantenimento  dell'identita'
culturale ed il diritto allo studio e alla casa.
  4. A tale scopo il Governo tiene conto:
    a) delle esigenze dell'economia nazionale;
    b)   delle   disponibilita'   finanziarie   e   delle   strutture
amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai  cittadini
stranieri  extracomunitari  secondo  quanto dispongono le convenzioni
internazionali  sottoscritte  dall'Italia,  nonche'  secondo   quanto
richiede   la   possibilita'  di  reale  integrazione  dei  cittadini
stranieri extracomunitari nella societa' italiana;
    c) delle richieste di permesso di soggiorno, per motivi di lavoro
avanzate da cittadini stranieri  extracomunitari  gia'  presenti  sul
territorio  nazionale  con  permesso di soggiorno per motivi diversi,
quali turismo, studio, nonche'  del  numero  di  cittadini  stranieri
extracomunitari  gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi
di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (a) ;
    d)  dello  stato delle relazioni e degli obblighi internazionali,
nonche' della concertazione in sede comunitaria.
  5.  Lo  schema  di  decreto  di cui al comma 3 viene trasmesso alle
competenti   Commissioni   parlamentari   permanenti    e,    decorsi
quarantacinque  giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le
osservazioni pervenute dalle stesse.
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   (a)  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 11 della legge n. 943/1986
(Norme in materia di collocamento e  di  trattamento  dei  lavoratori
extracomunitari  immigrati  e contro le immigrazioni clandestine), e'
il seguente:  "1. Qualora il lavoratore extracomunitario,  prima  che
trascorrano  ventiquattro  mesi dalla data di instaurazione del primo
rapporto di  lavoro,  dopo  l'avvenuta  immigrazione  sul  territorio
nazionale,  sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia
di licenziamenti collettivi, l'impresa che  ha  assunto  il  suddetto
lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica,
comunica l'avvenuto licenziamento al competente  ufficio  provinciale
del   lavoro   e   della   massima   occupazione  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione  al  lavoro,  per  l'iscrizione   nelle   liste   di
collocamento,    il    quale   provvede   affinche'   il   lavoratore
extracomunitario  licenziato  sia  iscritto  nella   lista   di   cui
all'articolo  5,  comma 1, lettera b), con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della
nuova offerta di lavoro nella localita' nella quale dimori, ovvero in
quelle viciniori".