Art. 2. Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto. 2. E' fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. E' fatto altresi' obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. 3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonche' le sue modalita', sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresi' definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identita' culturale ed il diritto allo studio e alla casa. 4. A tale scopo il Governo tiene conto: a) delle esigenze dell'economia nazionale; b) delle disponibilita' finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonche' secondo quanto richiede la possibilita' di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella societa' italiana; c) delle richieste di permesso di soggiorno, per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari gia' presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonche' del numero di cittadini stranieri extracomunitari gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (a) ; d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonche' della concertazione in sede comunitaria. 5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse. ------------- (a) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 943/1986 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), e' il seguente: "1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinche' il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella localita' nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori".