Art. 2.
Riassunzione o risarcimento del danno
1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non
imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge
15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a
quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con
il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono
soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15
luglio 1966, n. 604, cosi' come modificata dalla presente legge. Sono
altresi' soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di
lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia
applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore,
deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di
lavoro.
2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni
dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in
tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta,
comunicarli per iscritto.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si
applicano anche ai dirigenti".
3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli
estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il
datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro
il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 604/1966 e' il
seguente:
"Art. 1. - Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
intercedente con datori di lavoro privati o con enti
pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di
legge, di regolamento e di contratto collettivo o
individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non
puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119
del codice civile o per giustificato motivo".
- Per il titolo della legge n. 604/1966 si veda la
precedente nota all'art. 1.