Art. 2. (Autonomia dei comuni e delle province) 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunita' provinciale. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresi', secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.