Art. 2.
                  Assunzione nelle ventiquattro ore
  1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore
sono le seguenti:
    a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;
    b)  valutazione  clinico-funzionale  del  grado di dipendenza e/o
dell'intensita'  dell'abuso  finalizzata   a   stimare   in   termini
quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore.
  Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente
attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai
fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;
    c)  specifiche  procedure  analitiche  di  laboratorio  rivolte a
correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da  effettuarsi
con   tempestivita'   e   tenendo  comunque  conto  delle  condizioni
metaboliche del soggetto.
  2.  La  scelta  della  o  delle  metodiche  di  cui al comma 1 deve
rispondere alla necessita' dei relativi accertamenti.