Art. 2. 
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 7 miliardi e  700  milioni  per  l'anno  finanziario
1990, in lire 6 miliardi e 150 milioni per l'anno  finanziario  1991,
in lire 6 miliardi e 150 milioni  per  l'anno  finanziario  1992,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo  9001
dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  a  tal  fine
utilizzando quote parti  dell'accantonamento  "Rifinanziamento  della
legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione  di
centri commerciali all'ingrosso". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  del  comma  16 dell'art. 11 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41/1986 (Disposizioni per  la  formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 1986), preceduto, per  maggior  chiarezza,  dal
          comma 15, e' il seguente:
                                   "Titolo VI
                         INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO
             Art. 11.
             (Omissis).
             15.  Le  autorizzazioni  di  spesa di cui all'articolo 6
          della  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni, sono altresi' incrementate
          di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il  1987,
          260  miliardi  per  il 1988, nonche' della somma di lire 20
          miliardi annui dal 1987 al  1996  e  di  lire  30  miliardi
          l'anno dal 1988 al 1997.
             16.  Le  predette  somme sono destinate alla concessione
          delle seguenti agevolazioni  alle  societa'  promotrici  di
          centri   commerciali  all'ingrosso  nonche'  alle  societa'
          consortili con  partecipazione  maggioritaria  di  capitale
          pubblico    che    realizzano    mercati    agro-alimentari
          all'ingrosso   di   interesse   nazionale,   regionale    e
          provinciale:
              1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per
          cento degli investimenti fissi realizzati;
              2)  contributi  in  conto interessi su finanziamenti di
          istituti di credito speciali pari:
                a)  al 40 per cento degli investimenti realizzati con
          tasso  agevolato  pari  al  30  per  cento  del  tasso   di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel Mezzogiorno;
                b)  al 35 per cento degli investimenti realizzati con
          tasso  agevolato  pari  al  50  per  cento  del  tasso   di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel restante territorio nazionale".