Art. 2. 
  1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad  una  istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la  pubblica  amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di  un  provvedimento
espresso. 
  2. Le pubbliche amministrazioni determinano  per  ciascun  tipo  di
procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per  legge
o per regolamento, il termine entro cui esso deve  concludersi.  Tale
termine  decorre  dall'inizio  di  ufficio  del  procedimento  o  dal
ricevimento della domanda se il  procedimento  e'  ad  iniziativa  di
parte. 
   3. Qualora le pubbliche amministrazioni non  provvedano  ai  sensi
del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 
   4. Le determinazioni adottate ai  sensi  del  comma  2  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinameti.