Art. 2. 
                Emissione di assegno senza provvista 
  1. Fuori dei casi previsti  dall'articolo  1,  chiunque  emette  un
assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato  in
tutto o in parte per difetto di provvista e' punito con la  multa  da
lire trecentomila a lire cinque milioni o con la  reclusione  fino  a
otto mesi.