Art. 2.
  1.  Per  le  attivita'  industriali  esistenti,  la  modifica degli
allegati di cui all'art. 1 decorre dal 30 ottobre  1991.  Entro  tale
data il fabbricante deve presentare la notifica o la dichiarazione ai
sensi  dell'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175.  I  documenti  allegati  alla  notifica  o  alla
dichiarazione  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31  marzo  1989  devono  essere  presentati  alle  autorita'
competenti entro il 1› giugno 1994.
  2.  Nel  caso di nuove attivita' industriali ricadenti nel campo di
applicazione del presente decreto si  applica  la  procedura  di  cui
all'art.  9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175.