Art. 2. 1. Per le attivita' industriali esistenti, la modifica degli allegati di cui all'art. 1 decorre dal 30 ottobre 1991. Entro tale data il fabbricante deve presentare la notifica o la dichiarazione ai sensi dell'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. I documenti allegati alla notifica o alla dichiarazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 devono essere presentati alle autorita' competenti entro il 1 giugno 1994. 2. Nel caso di nuove attivita' industriali ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto si applica la procedura di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.