Art. 2. 
  1. L'art. 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2423 (Redazione del bilancio). -  Gli  amministratori  devono
redigere  il  bilancio   di   esercizio,   costituito   dallo   stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 
  Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve  rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa' e il risultato economico dell'esercizio. 
  Se le informazioni richieste da specifiche  disposizioni  di  legge
non  sono  sufficienti  a  dare  una  rappresentazione  veritiera   e
corretta, si devono fornire le informazioni complementari  necessarie
allo scopo. 
  Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una  disposizione  degli
articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione  veritiera
e corretta, la  disposizione  non  deve  essere  applicata.  La  nota
integrativa deve motivare la  deroga  e  deve  indicarne  l'influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale,  finanziaria  e
del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti  dalla  deroga
devono essere iscritti in una riserva non  distribuibile  se  non  in
misura corrispondente al valore recuperato.". 
(IV Direttiva, art. 2).